IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La presente legge disciplina le procedure per il finanziamento
di maggiori oneri maturati nell'esecuzione  di  opere  di  competenza
regionale,  anche in regime di concessione, in quanto compatibili con
i relativi disciplinari, per adempimenti obbligatori  a  prescrizioni
di  organi  od  enti  esterni  alla Regione, per interessi legali e/o
moratori  dovuti  a   ritardati   pagamenti,   per   spese   generali
riconoscibili  ai  sensi delle vigenti leggi, ma non sufficientemente
preventivate, per riserve d'impresa  riconosciute  dalla  Commissione
tecnica  regionale  e per altri oneri riconoscibili a seguito di atti
ablativi.